PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per tutti i cittadini, in particolare nell'attività d'impresa e nel lavoro.
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

          a) favorire la creazione e lo sviluppo di attività d'impresa, anche in forma cooperativa, e di lavoro autonomo per le persone disabili;

          b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle persone disabili imprenditori e liberi professionisti;

          c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione di persone disabili.

Art. 2.
(Beneficiari).

      1. Possono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

          a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da persone disabili, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a persone disabili e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da persone disabili, nonché le imprese individuali gestite da persone disabili, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

 

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          b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riversati per una quota non inferiore al 70 per cento a persone disabili;

          c) i lavoratori autonomi disabili che svolgono direttamente libere professioni, per l'avvio e l'ampliamento delle stesse.

Art. 3.
(Fondo nazionale per lo sviluppo dell'attività d'impresa e del lavoro autonomo delle persone disabili).

      1. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'attività d'impresa e del lavoro autonomo delle persone disabili, di seguito denominato «Fondo», per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.
(Incentivazione per la promozione di nuove attività d'impresa e di lavoro autonomo per l'acquisizione di servizi reali).

      1. A valere sulle disponibilità del Fondo, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi:

          a) contributi in conto capitale per spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa, nonché per l'avvio e l'ampliamento del lavoro autonomo;

 

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          b) contributi per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

      2. A valere sulle disponibilità del Fondo, sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), per le attività ivi previste.

Art. 5.
(Comitato per le attività d'impresa e il lavoro autonomo delle persone disabili).

      1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Comitato per le attività d'impresa e il lavoro autonomo delle persone disabili, di seguito denominato «Comitato», composto dal Ministro dello sviluppo economico, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro della solidarietà sociale, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi e delle associazioni delle persone disabili e degli ordini professionali.
      2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

 

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      3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
      4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'attività d'impresa e sul lavoro autonomo.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di attività d'impresa e di lavoro autonomo.
      6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 6.
(Relazione al Parlamento).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione della presente legge e presenta a tal fine una relazione annuale al Parlamento.

Art. 7.
(Iniziative delle regioni).

      1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità di cui alla presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa e di supporto alle attività che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.

 

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      2. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.